SVEZIA


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MODELLI RILASCIATI IN SVEZIA
Modello Svezia 1 (S1)
Rilasciato in Svezia dall’1.6.1999 al 30.11.2007
Descrizione: la patente di guida è stata rilasciata in carta formato ID-1 di policarbonato.
Tabella delle equipollenze

Categorie del modello S1Categorie corrispondentiNote
-AM
A1A11,3,4
-A2
AA1,3,5
-B1
BB2,6
BEBE 7
-C1
-C1E
CC
CECE
-D1
-D1E
DD
DEDE

Informazioni integrative:
1) Il titolare di una patente di categoria A con limitazione ai motocicli leggeri rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato a guidare veicoli a motore di cilindrata non superiore a 125 cm3, senza limitazione di potenza (kW). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
2) Il titolare di una patente di categoria B rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato alla guida di autovetture a uso proprio con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, purché il veicolo sia stato immatricolato come auto vettura ad uso proprio e non come autocarro leggero. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
3) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria A o A1 anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di motocicli a quattro ruote. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1 o A, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
4) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria A1 anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di motocicli della categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (codice 79.05). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
5) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria A anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg soltanto se sono in possesso da almeno due anni di una patente di categoria A o se hanno superato una prova di guida su un motociclo di questo tipo dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età.
6) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria B anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di tricicli a motore di qualsiasi potenza. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. Le patenti di categoria B rilasciate dopo una revoca successivamente al 19 gennaio 2013 abilitano il titolare alla guida di tricicli a motore di potenza netta superiore a 15 kW soltanto sul territorio svedese e a condizione che il titolare abbia almeno 21 anni di età. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
7) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria BE anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di veicoli nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3,5 t (codice 79.06). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria BE, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.

Modello Svezia 2 (S2)
Rilasciato in Svezia dal 27.11.2007 al 18.1.2013
Descrizione: la patente di guida è stata rilasciata in carta formato ID-1 di policarbonato. La tessera, di colore rosa, presenta come caratteristica una finestra trasparente posta al centro sotto la firma.

Tabella delle equipollenze

Categorie del modello S2Categorie corrispondentiNote
AMAM3
A1A11,4,5
-A2
AA1,5,6
-B1
BB2,7
BEBE 8
-C1
-C1E
CC
CECE
-D1
-D1E
DD
DEDE

Informazioni integrative:
1) Il titolare di una patente di categoria A con limitazione ai motocicli leggeri rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato a guidare veicoli a motore di cilindrata non superiore a 125 cm3, senza limitazione di potenza (kW). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
2) Il titolare di una patente di categoria B rilasciata prima dell'1.7.1996 è abilitato alla guida di autovetture a uso proprio con una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate, purché il veicolo sia stato immatricolato come autovettura ad uso proprio e non come autocarro leggero. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria B, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
3) La categoria AM è stata introdotta in Svezia l'1.10.2009 come categoria nazionale.
4) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria A o A1 anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di motocicli a quattro ruote. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1 o A, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
5) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria A1 anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di motocicli della categoria A1 con un rapporto potenza/peso superiore a 0,1 kW/kg (nuovo codice 79.05 a decorrere dal 31 dicembre 2013). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria A1, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
6) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria A anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg soltanto se sono in possesso da almeno due anni di una patente di categoria A o se hanno superato una prova di guida su un motociclo di questo tipo dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età.
7) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria B anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di tricicli a motore di qualsiasi potenza. Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. Le patenti di categoria B rilasciate dopo una revoca successivamente al 19 gennaio 2013 abilitano il titolare alla guida di tricicli a motore di potenza netta superiore a 15 kW soltanto sul territorio svedese e a condizione che il titolare abbia almeno 21 anni di età. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.
8) I titolari di patente che hanno ottenuto una patente di categoria BE anteriormente al 19 gennaio 2013 sono abilitati alla guida di veicoli nei quali la massa massima autorizzata del traino è superiore a 3,5 t (nuovo codice 79.06 a decorrere dal 31 dicembre 2013). Tale abilitazione è mantenuta per tutto il periodo di validità della patente. In caso di revoca e di successivo rilascio di una nuove patente, il titolare è abilitato alla guida dei soli veicoli della categoria BE, conformemente al disposto della direttiva 2006/126/CE. Il successivo rinnovo o rilascio di una patente di guida in casi diversi dalla revoca non incide sulle abilitazioni precedenti.