domenica 23 luglio 2023



NORME GENERALI RIGUARDANTI LA CONVERSIONE DELLE PATENTI ESTERE RILASCIATE DA NAZIONI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Il titolare di patente di guida UE con l’indicazione della scadenza può circolare munito del proprio documento, fino a tale data; prima della scadenza provvede alla conversione presso un UMC Ufficio Motorizzazione Civile che gli rilascia una nuova patente. La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente UE e, in tal caso il conducente può scegliere se utilizzare il periodo di validità residuo ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando alla domanda il certificato medico.

Allegato – da utilizzare soltanto per le patenti (rilasciate da Paese extracomunitario o da Paese comunitario) con validità amministrativa illimitata o con validità non coerente con le disposizioni di cui all‘ articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE (vedi circolare MIT prot. n. 29853 del 2.09.2022).

Nota esplicativa:

Art. 7, par. 2. “a) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni. Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni. b) A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.”

Il titolare di patente di guida UE senza scadenza o con validità superiore alla disciplina UE deve allegare il Certificato Medico (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE).

In tutti i casi di conversione la patente estera viene ritirata e restituita alle competenti Autorità estere

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE

Se la patente è scaduta di validità, oppure è priva di validità amministrativa oppure ha validità superiore alla disciplina U.E. occorre anche il Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;

Due fotografie di cui una autenticata (la foto autenticata è necessaria soltanto se alla domanda non è già allegato un certificato medico dematerializzato) su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L’autentica della foto può essere richiesta:

  • dall’interessato, allo sportello nel momento della presentazione della pratica;
  • presso un Notaio o in Comune (l’autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
  • dal Medico all’atto del rilascio del certificato medico dematerializzato.

Patente straniera in originale in corso di validità e una fotocopia completa della stessa; (L'Ufficio PATENTI ESTERE, durante l’esame della pratica, si riserva la discrezionalità di richiedere la traduzione della patente estera e/o l’attestazione di autenticità);

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

NOTA BENE:

Se la patente è scaduta occorre anche produrre l ‘attestazione di titolarità della patente riportante tutti i dati del documento di guida e la dicitura che la patente non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Non e’ possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.